Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

Ultima modifica 31 ottobre 2021

I coniugi che non hanno:

  • figli minori 
  • figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104) o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia

possono comparire di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio (come previsto dall'art. 12 della legge 162/2014 entrata in vigore l'11 dicembre 2014). L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale né può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).

Presupposto del divorzio è la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:

  • da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
  • da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile

Come fare

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficio dello Stato Civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati allegando copia dei documenti di identità in corso di validità.

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione di tutti i documenti utili al procedimento, quindi stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.

La procedura

Ciascuno dei coniugi compila una dichiarazione per avviare il procedimento di accordo consensuale per separazione e divorzio, comunicando i propri dati anagrafici. L’ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati e ad acquisire d’ufficio i documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato). In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo deve presentare i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari il comune, in accordo con gli interessati, fissa la data della redazione dell’accordo.

Redazione dell'accordo

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio Stato Civile del comune per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Costi

Il costo consiste nel pagamento di un diritto fisso pari a € 16 che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo: 

  • attraverso il sistema PagoPA/MyPay inserendo la causale: diritto fisso per separazione/divorzio. La ricevuta generata dal sistema dovrà poi essere inoltrata all'indirizzo mail demografici@comunecalendascopc.it oppure stampata e consegnata all'ufficio il giorno dell'appuntamento;
  • per mezzo bollettino postale consegnato dall’ufficio matrimoni.

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