Riconoscere la cittadinanza italiana a persone straniere di ceppo italico

Ultima modifica 31 ottobre 2021

Chi discende da persone italiane emigrate all'estero può ottenerne il riconoscimento della cittadinanza italiana.

I casi

Se la tua nascita è avvenuta:

prima del 1° gennaio 1948

  • acquisisci dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana se sei nato, nata all'estero da padre cittadino italiano

Di conseguenza se sei un discendente, una discendente di seconda, terza, quarta generazione ed oltre, di persone italiane emigrate, sei investito della cittadinanza italiana

dopo il 1° gennaio 1948

  • devi essere considerata persona di cittadinanza italiana se tua madre era in possesso della cittadinanza italiana all’epoca della tua nascita o se tua madre ti ha riconosciuto alla nascita o se la maternità è stata giudizialmente dichiarata (sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 Corte Costituzionale)
  • se discendi da una nostra emigrante o da una figlia di un nostro emigrante sei da considerare persona di cittadinanza italiana iure sanguinis (espressione giuridica di origine latina che indica l'acquisizione della cittadinanza per il fatto della nascita) in derivazione materna a condizione che tu sia una persona nata dopo il 1° gennaio 1948, data d’entrata in vigore della Costituzione repubblicana

A chi presentare domanda

Se sei una persona straniera di origine italiana devi presentare domanda:

  • all'autorità consolare italiana competente per il tuo luogo di residenza all'estero se sei residente all'estero
  • al sindaco, alla sindaca del comune di residenza se sei residente in Italia

Documentazione richiesta

Devi allegare al modulo di domanda:

  • marca da bollo da 16 euro da applicare sulla domanda
  • copia di un valido documento di identità
  • estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal  comune italiano ove egli nacque, (comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana)
  • atti di nascita muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i discendenti in linea retta, compreso quello della persona che rivendica il possesso della cittadinanza italiana
  • atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, con traduzione ufficiale italiana se formato all'estero
  • atto di morte dell'avo italiano emigrato all'estero, con traduzione ufficiale italiana
  • atti di matrimonio dei discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che rivendica il possesso della cittadinanza italiana
  • certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero d’emigrazione, con traduzione ufficiale in lingua italiana che attesta che l'avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d’emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato.

Se l'ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all'estero, ha utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, è necessario che esse vengano tutte riportate nel certificato. 

Inoltre se l’avo italiano, a suo tempo emigrato in Argentina, ha acquistato per naturalizzazione la cittadinanza argentina, è necessario che tu produca, oltre al documento in copia conforme (legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme ufficiali), la “sentenza con la quale gli è concessa la cittadinanza argentina, poiché la data di arruolamento riportata nel predetto documento, è spesso posteriore, anche di molti anni, alla data di effettiva concessione".

Ricorda che devi produrre

  • certificati rilasciati in Italia da autorità italiane, in rispetto della normativa sulla marca da bollo;
  • certificati rilasciati da autorità straniere redatti su carta semplice e legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. Gli stessi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta bollata;
  • copie integrali di atti di stato civile di nascita, matrimonio e morte formati all'estero per dimostrare con certezza l'esistenza degli elementi utili alla definizione del procedimento;

Atti provenienti dall’Argentina

L’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con Legge n. 533 del 22 novembre 1988), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati.

I documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità.

Allegati

  • Modulo di domanda
  • Modulo di domanda

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