IMU e TASI
Ultima modifica 23 marzo 2022
L’Imposta municipale propria (Imu) si applica al possesso della seconda abitazione o di specifiche categorie di immobili, di aree edificabili e terreni agricoli. Sono esclusi la prima casa e gli immobili ad essa equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 LINK AGLI ARTICOLI SOTTO EVIDENZIATI IN GIALLO “L’ABITAZIONE PRINCIPALE” - “IMMOBILI EQUIPARATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE” - “ABITAZIONE PRINCIPALE IN CATEGORIA A1, A8 E A9” – “PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE” che sono assoggettati all'imposta.
Si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune: per l’anno 2022 a Calendasco è dello 0,96 per mille.
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L’abitazione principale
È un immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare dove il possessore e i componenti del nucleo familiare hanno la residenza anagrafica.
Se i componenti di una famiglia hanno la residenza in immobili diversi nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad uno solo di essi, indicato liberamente dai coniugi.
Le agevolazioni si applicano a una sola abitazione principale per ogni nucleo familiare anche nel caso in cui uno dei due immobili non sia direttamente adibito ad abitazione principale, ma rientri tra le fattispecie equiparate.
Se invece i componenti del nucleo familiare hanno la residenza anagrafica in immobili siti in Comuni differenti, nessuno dei due può essere considerato abitazione principale; in questo caso l'esenzione Imu non spetta, a meno che i due coniugi non risultino separati o divorziati.
Immobili equiparati all'abitazione principale
Sono equiparati all’abitazione principale per le agevolazioni Imu i seguenti immobili:
- l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indicate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche, per l'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9
Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad Imu. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
Pertinenze dell’abitazione principale
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Calcolo Imu online
Il Comune di Calendasco, in collaborazione con Legautonomie, mette a disposizione un servizio gratuito, rapido e immediato di calcolo dell’Imu dovuta al Comune di Calendasco.
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Clicca qui per consultare le aliquote Imu e il valore delle aree edificabili dal 2017 al 2022
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