Costituire un’unione civile

Ultima modifica 31 ottobre 2021

Possono costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o altra unione. 

Come unirsi civilmente

Per unirti civilmente con una persona devi presentarti insieme a lei davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune prescelto e fare la richiesta di costituzione di unione civile.

L'Ufficiale di stato civile, insieme a voi, sottoscriverà il processo verbale nel quale verrà fissata la data in cui intenderete presentarvi per la costituzione dell'unione.

Nella richiesta dovete dichiarare:

  • di essere maggiorenni e dello stesso sesso
  • di non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
  • di non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile
  • di essere capaci di intendere e volere
  • di non avere condanne per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte, ai sensi dell'art. 88 del Codice civile
  • la scelta del regime patrimoniale
  • la scelta del cognome: è possibile, ma non è un obbligo, scegliere un cognome comune, deciso fra i vostri cognomi, da assumere per la sola durata dell'unione. La persona che modifica il proprio cognome, dichiarerà se sostituirlo con quello scelto o anteporlo o posporlo al proprio

Per chi non ha la cittadinanza italiana

Se non hai la cittadinanza italiana e vuoi costituire una unione civile in Italia, devi presentare all'Ufficiale di stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del tuo paese dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile.

Se la legge del tuo Stato non riconosce l'unione civile tra persone dello stesso sesso o di istituto giuridico analogo (es. matrimonio) e non puoi produrre il nulla osta, devi presentare un certificato o un altro atto che dimostri che sei di stato libero, o una dichiarazione sostitutiva, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La libertà di stato resta salva quando accertata o acquisita in seguito a un giudicato italiano o riconosciuto in Italia, cioè un provvedimento che non può più essere impugnato.

Costituzione dell'unione civile 

Nella data scelta avverrà la vera e propria costituzione dell'unione civile davanti all'ufficiale dello stato civile (Sindaco o suo delegato), che potrà essere formalizzata presso la Sala Consigliare del Municipio di Calendasco. 

La data e l'orario devono essere concordati con l'ufficio Stato Civile che fisserà l'appuntamento secondo le disponibilità. Le persone che intendono unirsi civilmente devono presentarsi accompagnate da due testimoni maggiorenni con un documento d'identità valido, da trasmettere al comune di Calendasco almeno una settimana prima della cerimonia.

Matrimoni e/o unioni civili contratti all'estero tra persone dello stesso sesso

Le persone dello stesso sesso che hanno già celebrato all'estero matrimonio o unione civile, potranno ottenerne il riconoscimento in Italia e la trascrizione del loro atto di matrimonio/unione civile nel registro delle unioni civili.

Potrai rivolgerti o all'Autorità diplomatica italiana del paese di formazione dell'atto stesso (che provvederà a inoltrare l'atto all'ufficiale di stato civile), oppure consegnarlo direttamente all'ufficio matrimoni/unioni civili, in questo caso il documento dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

Le persone, che hanno già contratto all'estero matrimonio/unione civile, non potranno ripetere il procedimento in Italia.

Cos’è il regime patrimoniale

Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica dei beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio.

La comunione legale dei beni

Si applica automaticamente se i coniugi non scelgono un regime diverso: i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrano a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%.

Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati prima del matrimonio e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile. Il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull'atto di matrimonio.

Il regime della separazione dei beni

Ogni coniuge conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l'amministrazione esclusiva.

Puoi scegliere il regime della separazione dei beni

  • al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto);
  • prima del matrimonio, a mezzo di apposita convenzione stipulata da un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio);
  • successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata da un notaio.

Cambiare regime patrimoniale

Dopo il matrimonio per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale (separazione dei beni, convenzioni che modificano le precedenti scelte, costituzione di fondo patrimoniale), devi rivolgerti ad un notaio, una notaia per la stipulazione di un'apposita convenzione.

Il notaio, la notaia invierà la convenzione all'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio, per fare l'annotazione sull'atto di matrimonio.

La convenzione produce effetti rispetto ad altre persone solo dalla data di annotazione.

Anche gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione legale (omologhe di separazione consensuale, separazioni giudiziali, sentenze di divorzio), in base alle comunicazioni inviate dal Tribunale Civile competente, sono annotati sull'atto di matrimonio.

Certificare il regime patrimoniale

Per dimostrare le annotazioni devi richiedere l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.

Per conoscere invece le singole clausole delle convenzioni matrimoniali o delle sentenze devi rivolgerti al notaio, alla notaia che le ha stipulate e al Tribunale che le ha emesse.

 

Allegati:

Richiesta copia integrale unione civile


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