Chiedere la trascrizione di atti di stato civile formati all’estero

Ultima modifica 30 ottobre 2021

I cittadini italiani possono chiedere la trascrizione nei registri di stato civile del Comune di residenza degli atti di stato civile che li riguardano, se formati all'estero. 

Chi può richiedere la trascrizione di un atto

Puoi richiedere la trascrizione di un atto se:

  • hai la nazionalità italiana e hai un atto di stato civile formato all'estero. Puoi presentare domanda di trascrizione all'ufficio dello stato civile italiano, che verificherà le condizioni previste e necessarie
  • eserciti la potestà su persone minori

Anche i consolati possono inviare al comune italiano competente gli atti di nascita, matrimonio e morte formati all'estero di persone di cittadinanza italiana, per la trascrizione sui registri dello stato civile

Quali sono gli atti da far trascrivere

Nei registri di stato civile del Comune di Calendasco sono trascritti:

Atti di nascita

  • se almeno un genitore è residente a Calendasco o iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) del comune, o ha avuto come ultima residenza in Italia il Comune di Calendasco
  • se la persona, attualmente maggiorenne, è residente a Calendasco o è iscritta all’anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) del comune

Atti di matrimonio

  • se almeno uno dei coniugi è residente a Calendasco 

Atti di morte

  • se la persona defunta era residente a Calendasco o iscritta all’Aire oppure ancora ha avuto nel comune l’ultima residenza in Italia

Prima di richiedere la trascrizione è necessario accertarsi che l’atto non sia già stato trascritto in altro comune italiano. In caso di doppia trascrizione, si dovrà provvedere all’annullamento della seconda con provvedimento del Tribunale Civile

Documentazione richiesta

  • un documento valido di identità
  • domanda di trascrizione dell’atto con marca da bollo
  • atto di stato civile da trascrivere in originale, con traduzione ufficiale, legalizzazione o apostille che è il timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità che rilascia il documento (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961)

La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno Stato aderente a convenzioni che ne prevedono l’esenzione oppure redatto su modello plurilingue se l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976. L'atto non deve essere contrario all’ordine pubblico italiano

Come fare richiesta

Rivolgiti all’Ufficio Stato Civile del Comune di Calendasco all'indirizzo anagrafe@comunecalendascopc.it o al numero di telefono 0523 772722. 


Trascrivere sentenze straniere di stato civile

Le sentenze di autorità giudiziarie di Paesi extracomunitari relative allo stato civile sono efficaci in Italia, se trascritte nei registri di stato civile del Comune.

Se ci sono le condizioni, puoi far trascrivere i provvedimenti stranieri che riguardano il tuo stato civile avvenuti a Calendasco o avvenuti all'estero, con atto trascritto a Calendasco.

Tra i paesi europei la Danimarca rientra in questa condizione in quanto non ha aderito all'adozione del Regolamento CE. 

Documentazione richiesta

  • un documento valido di identità
  • domanda di trascrizione della sentenza in carta bollata
  • copia conforme autenticata della sentenza straniera con attestazione del passaggio in giudicato, legalizzazione e traduzione ufficiale. La sentenza deve essere presentata in forma integrale, non possono essere accettati estratti o certificati
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa personalmente dall'interessato, anche contestualmente alla domanda, attestante che "fra le parti e per lo stesso oggetto non è stata pronunciata sentenza del giudice italiano nè che pende procedimento promosso anteriormente a quello straniero". La dichiarazione non va autenticata ed è in carta libera.

Trascrivere sentenze di separazione o divorzio di Paesi dell'Unione Europea

Una sentenza di divorzio, separazione o annullamento di matrimonio, pronunciata in uno Stato dell'Unione Europea, è riconosciuta in Italia.

In base al Regolamento CE 2201/2003 è automatico il riconoscimento di decisioni pronunciate da Paesi dell'Unione Europea su:

  • divorzio
  • separazione personale
  • annullamento matrimonio
  • riconoscimento automatico ed esecuzione delle decisioni relative al diritto di visita ai figli minori;
  • decisioni in materia di responsabilità genitoriale (incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi collegamento con un provvedimento matrimoniale)

Documentazione richiesta

  • documento valido di identità
  • domanda di trascrizione della sentenza in marca da bollo
  • certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale (art. 39 Regolamento CE 2201/2003). Il certificato è esente da traduzione

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